martedì 11 ottobre 2016

Riforma Costituzionale - commenti agli articoli

Questo articolo è in costruzione. 

Contiene commenti agli articoli del testo costituzionale come riformati che pubblico con l'avvertenza che si tratta di un lavoro in via di maturazione.
Grazie a chi mi vorrà leggere.








Nuovo art. 55 - Funzioni delle Camere
commento
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
La discussa questione delle cosiddette “quote rosa” entra nella costituzione limitando di fatto la libertà di scelta dei cittadini.
Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali.
Qual è la natura espressa dal verbo rappresentare? In altre parole quale sostanza si deve dare al concetto di rappresentanza delle istituzioni territoriali, Regioni ed enti locali?
La presenza di un solo sindaco per ciascuna regione,  può davvero soddisfare la presunta rappresentanza delle istituzioni territoriali?
Si tenga presente che (come ancora recita il nuovo art. 67) i membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato: da ciò consegue che sia espressamente negato anche un qualsivoglia vincolo di mandato legato alla rappresentanza territoriale. In altre parole, il senatore eletto da una Regione potrebbe, di fatto, non sostenere gli interessi dell’ente regionale che lo ha eletto.
Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea.
Il comma è quantomai fumoso.
Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea.
Il comma pare piuttosto vago.
Concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni, alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato nonché all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.
Il Senato è chiaramente ridotto ad un organo di valutazione e di controllo sulle pubbliche amministrazioni (territoriali?) e sottrae ruolo e dignità a queste ultime, Regioni in testa. Non vi è forse il rischio che il Senato diventi un semplice organo di coordinamento per l’attuazione di politiche stabilite in altri luoghi?








Nuovo art. 57 - Composizione ed elezione (indiretta) del Senato
commento
Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
La presenza dei senatori nominati dal presidente della Repubblica (vedi nuovo art. 59) e degli ex presidenti della Repubblica appare quanto mai fuori luogo in una camera che debba rappresentare le istituzioni territoriali (vedi nuovo art. 55)
I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.
Si legga bene: i Consigli Regionali e i Consigli delle Provincie autonome eleggono i senatori, riservando anche ad un sindaco di loro gradimento la nomina in senato.  Va da sé che un solo comune del territorio avrà, e non per scelta dei suoi cittadini né tanto meno per scelta dei cittadini degli altri comuni, un sindaco-parlamentare a Roma.
E’ inevitabile ritenerla una forma discriminatoria di elezione, come pure è inevitabile chiedersi di quale utilità possa essere un sindaco nominato senatore non dai sindaci suoi colleghi, e men che meno dai cittadini, ma dai dei consiglieri regionali. 
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Anche questa volta vi sono discriminazioni fra cittadini dello stesso Paese: derogando dal principio di proporzionalità sotto enunciato le provincie di Trento e di Bolzano esprimono a priori quattro senatori.
La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti.
Non si può non rilevare la costante “liquidità” del Senato la cui geometria politica è soggetta a cambiamenti pressochè annuali.
Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.






Nuovo art. 59 - Senatori di nomina del Presidente della Repubblica
commento
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
La figura dell’ex Presidente della Repubblica, quale senatore a vita, nel quadro di una “camera delle istituzioni territoriali”, appare quanto mai fuori luogo.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.
Non viene cancellata la figura del senatore nominabile dal Presidente della Repubblica, che è una figura a carattere onorario, e tuttavia oneroso in quanto dotata di “benefici economici”  ed è influente sui lavori del parlamento, essendo dotata di diritto di voto pur non essendo legata a un voto popolare e, in questo caso, neppure delle istituzioni territoriali. 

Nuovo art. 63 - Cariche interne delle Camere
commento
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione
dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali.
Già si prevede in modo esplicito che la carica di consigliere regionale o di sindaco possa costituire un motivo di limitazione per il pieno espletamento del ruolo di senatore. Il nuovo senatore nasce con un esplicito handicap potenziale.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Si coglie la subordinazione del Senato rispetto alla Camera dei Deputati.




Nuovo art. 64 - Minoranze parlamentari (della Camera dei deputati); dovere dei parlamentari di partecipazione ai lavori
commento
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari.

Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.
Non si prevede che possano formarsi schieramenti di opposizione organiche all’interno del Senato
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.




Nuovo art. 66 - Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica
commento
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore




Nuovo art. 67 – vincolo di mandato
commento
I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.





Nuovo art. 69 - indennità parlamentare
commento
I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.
Per i membri del senato non è prevista una indennità.



Nuovo art. 70 - procedimento legislativo
commento
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali e solo per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
L’articolo 70 nella Costituzione vigente recita semplicemente:
“La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.”
Nella riforma si propone al suo posto un articolo complesso e chilometrico la cui lettura offre la visione della complessità non minore del processo legislativo che si andrebbe a realizzare.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata L'esame del Senato per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, comma quarto, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.

I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.

Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano nelle medesime materie e solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Il senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.



Nuovo art. 71 – iniziativa legislativa
commento
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La
discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.
Aumenta in modo enorme il numero di elettori necessario per poter avviare una iniziativa referendaria. In tal modo si tende ad ostacolare se non ad impedire ai cittadini di proporrre in modo organizzato e autonomo un referendum su temi di grande importanza.
Il testo attualmente vigente recita semplicemente: “Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.”






Nuovo art. 77 - Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza.
commento
Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
La citata “delegazione disposta con legge”, essendo per sua stessa natura non occasionale, ma duratura, comporta di fatto una delega all’organo esecutivo della funzione legislativa, in modo permanante o semi permanente, ancorchè limitata solo a determinati ambiti tematici.  Si pone perciò il problema di come sia possibile arginare l’espandersi dello spazio di autonomia legislativa da parte del governo, soprattutto considerando che tale meccanismo di delegazione per legge va ad assommarsi al già consolidato metodo del voto di fiducia, metodo che così ben si è dimostrato essere stato efficace in questi anni nel sottrarre la legiferazione al vero lavoro parlamentare.
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
Questa, che a prima vista appare come una limitazione dei poteri del Governo in campo legislativo, in realtà costituisce una valida sponda per spingere il Parlamento, mosso dalla necessità di interventi emergenziali, a disporre con legge le delegazioni di cui al comma precendente. Ciò è evidente, non avendo altro modo il Parlamento per permettere al governo di provvedere in via d’urgenza con dei decreti. Il governo alla fine si troverebbe provvisto di una serie di disposizioni di legge atte a delegarlo su molti argomenti, tanto da rendere pressochè obsoleto perfino il ricorso al voto di fiducia.  
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Le limitazioni esposte da qui in poi non cambiano la sostanza di quanto detto sopra, se non in maniera superficiale.
Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati.
Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.

Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.


Nuovo art. 80 - Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali
commento
La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.
Alle due camere, ricordando il carattere non elettivo del Senato, viene dato di autorizzare i trattati relativi all’appartenenza del Paese all’UE. Il resto dei trattati internazionali che, è giusto ricordarlo, sono di fatto delle vere e proprie cessioni di sovranità popolare, è lasciato alla sola camera dei deputati. Anche qui è bene ricordare che con il sistema elettorale maggioritario e con annesso “premio di maggioranza”, la camera dei deputati può essere dominata da una maggioranza artificiosa rappresentante cioè una stretta minoranza degli elettori. La qual cosa comporta il fatto che, con un minimo di consenso elettorale con tali artifici potenziato, una pseudomaggioranza parlamentare può concretamente cedere sovranità popolare senza difficoltà.

Nuovo art. 83 - Procedimento di elezione del Presidente della Repubblica.
commento
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea.
È previsto di sopprimere il testo che recita: “All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.”
Va ricordato che il nuovo Senato non prevede al suo interno una espressione delle minoranze. E’ dunque evidente che l’elezione del Presidente della Repubblica subisca una diminuzione nel suo gradiente di democraticità, laicità ideologica ed universalità.
Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.
Si prevede una facilitazione nell’elezione dei Presidente della Repubblica: dopo il settimo scrutinio avendo tirato artificiosamente il voto per le lunghe, una sparuta minoranza: la maggioranza dei tre quinti (non “almeno” tre quinti) dei votanti, (cioè dei presenti al voto) può eleggere il Capo dello Stato


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